RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE.

La soddisfazione della clientela è un nostro obiettivo primario, qualora tuttavia si siano verificati degli inconvenienti, qualsiasi osservazione sarà per noi un prezioso contributo per offrirti sempre il miglior servizio possibile.

In caso di contestazioni a RCI Banque, relativamente a comportamenti o omissioni inerenti prodotti e servizi finanziari e assicurativi offerti, si può inoltrare un reclamo scritto.

Per questa ragione abbiamo un Ufficio Interno dedicato, che si occupa di gestire eventuali lamentele secondo le Disposizioni degli Organismi di Vigilanza.

Gli eventuali reclami possono essere presentati specificando in maniera dettagliata le ragioni ed i fatti invocati e devono contenere le generalità, l’indirizzo, la reperibilità del proponente ed una fotocopia di un documento d’identità valido.

Il reclamo deve essere presentato in forma scritta con una delle seguenti modalità:

  • una lettera a: RCI Banque S.A. Succursale Italiana, Ufficio Reclami, Via Tiburtina, n. 1159 – CAP 00156 Roma (RM)
  • una email all’indirizzo di posta elettronica: clienti-it@crm.rcibs.it
  • una PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: rcicustomercare@legalmail.it

Risponderemo al reclamo:

  • entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per i reclami attinenti ai finanziamenti e leasing e presentati all’intermediario in data antecedente al 1° ottobre 2020;
  • entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione per i reclami attinenti ai finanziamenti e leasing presentati all’intermediario in data successiva al 1° ottobre 2020;
  • entro 45 giorni dal ricevimento della segnalazione per i reclami attinenti alle modalità di offerta dei prodotti assicurativi;

RCI Banque si propone di fornire un riscontro in merito agli eventuali reclami dei Clienti nel termine previsto dall’attuale normativa, cercando di conoscere le motivazioni dell’insorgenza delle controversie e di risolvere le problematiche per addivenire, dove è possibile, ad un componimento della controversia stessa.

Per ogni controversia che dovesse sorgere attinente a Finanziamenti e Leasing, il Cliente ha comunque diritto di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ma solo dopo aver esperito il tentativo di conciliazione dinanzi a:

  • Arbitro Bancario Finanziario (ABF): solo dopo aver presentato un reclamo in forma scritta a RCI Banque. Indicazioni su come rivolgersi all’ABF sono riportate nella specifica Guida Pratica per l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario disponibile nella sezione TRASPARENZA del sito, presso i nostri Convenzionati oppure accedendo direttamente al sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le filiali di Banca d’Italia. L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. L’ABF è un sistema alternativo, più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice anche perché non prevede la necessità di assistenza legale da parte di un avvocato. L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.
  • Conciliatore Bancario Finanziario: uno degli Organismi di mediazione iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento.
  • uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell’apposto Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile su www.giustizia.it)

Per ogni controversia che dovesse sorgere dall’acquisto di Prodotti Assicurativi è facoltà del Cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto:

  • all’intermediario i reclami relativi al suo comportamento e modalità di offerta, con le stesse modalità sopra indicate (lettera, fax, email, posta elettronica certificata);
  • all’impresa con cui ha concluso il contratto i reclami relativi al prodotto assicurativo o alla sua gestione.

Il Cliente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa, entro il termine di quarantacinque giorni dall’avvenuto ricevimento del reclamo, può rivolgersi:

  • all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa assicurativa;
  • oppure in alternativa avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

RENDICONTO ANNUALE SUI RECLAMI

INADEMPIMENTI ABF

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